Accordo

Art. 26

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Il pagamento delle prestazioni dovute da ciascuna delle competenti Istituzioni sarà effettuato direttamente agli interessati, secondo la legislazione applicata da detta Istituzione. Per quanto riguarda il pagamento degli arretrati della pensione sarà applicato quanto stabilito dal paragrafo 2 del presente articolo. 2) Gli arretrati di pensione trattenuti in conformità a quanto disposto dell' del presente accordo, saranno trasferiti interamante all'Istituzione dell'altra parte, la quale verserà al beneficiario la eventuale differenza a favore dello stesso, una volta dedotte le somme anticipate.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-26

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