Accordo

Art. 25

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) La concessione di anticipi sulla pensione prevista dall' della Convenzione sarà regolata nel modo seguente: a) se l'interessato ha diritto all'anticipo della pensione secondo la legislazione dell'Istituzione del luogo di residenza, l'anticipo gli sarà concesso da detta Istituzione; b) nel caso che l'interessato non abbia diritto all'anticipo sulla pensione da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, detto anticipo gli sarà concesso dall'istituzione dell'altra parte contraente. 2) Per l'applicazione di quanto stabilito nel paragrafo terzo dell' della Convenzione, relative alla trattenuta degli arretrati per il recupero degli anticipi, le competenti Istituzioni delle parti contraenti si informeranno reciprocamente sulla concessione di tali anticipi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo