Accordo

Art. 20

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Per dare corso alla domanda di prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, previste dalla Convenzione, le Istituzioni competenti di entrambe le parti contraenti utilizzeranno un formulario conforme ad un apposito modello che sarà stabilito. 2) Detto formulario comprenderà, in particolare, le generalità del richiedente, o se del caso, del suo dante causa e qualunque altra informazione che possa essere utile al fine di stabilire il diritto del richiedente alle prestazioni in base alla legislazione applicata dall'Istituzione competente alla quale viene inviato il formulario. 3) Qualora si tratti di richiesta di prestazioni per invalidità, al formulario sarà allegata una relazione sanitaria sulle cause, grado e possibilità di recupero della situazione di incapacità dell'interessato.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-20

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