Accordo›Titolo III
Art. 16
In vigore dal 30 lug 1982
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1) Le spese delle prestazioni date in applicazione dell', paragrafo 2, della Convenzione ai membri della famiglia che non risiedono nel territorio della parte competente, saranno rimborsate dalle Istituzioni competenti alle Istituzioni del luogo di residenza della famiglia sulla base di un forfait, che si avvicini il più possibile alle spese reali, stabilite per ciascun anno civile.
2) il forfait sarà stabilito moltiplicando il costo medio annuale per famiglia da prendere in considerazione.
3) Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait saranno determinati secondo le regole seguenti:
a) Il costo medio annuale per famiglia nel paese di residenza si otterrà dividendo le spese annuali relative al totale delle prestazioni effettuate in natura all'insieme di famiglie sottoposte alla legislazione del paese in questione, per il numero medio annuale di assicurati con membri di famiglia;
b) Il numero medio annuale di famiglie che dovranno prendersi in considerazione si stabilirà per mezzo di un inventario tenuto dalle Istituzioni del luogo di residenza, sulla base dei certificati di diritto rilasciati dalle Istituzioni competenti.
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