Accordo
Art. 24
In vigore dal 30 lug 1982
.
1) L'istituzione competente del luogo di residenza dell'interessato dovrà effettuare i controlli amministrativi e sanitari che le siano richiesti dall'Istituzione competente dell'altra parte contraente relativi ai suoi pensionati.
Dovrà altresì inviare di ufficio i risultati dei propri controlli sanitari.
2) Gli organismi di collegamento e le Istituzioni competenti delle due parti contraenti si comunicheranno d'ufficio reciprocamente, qualsiasi circostanza a loro conoscenza che possa influire sul diritto, sull'ammontare o sul pagamento delle prestazioni o pensioni.
3) Allo stesso scopo potranno richiedere direttamente ai beneficiari nei termini prestabiliti dalla loro legislazione, l'invio di certificati di convivenza, di vivenza a carico, di esistenza in vita e di stato civile nonché ogni altro documento necessario a comprovare il diritto a continuare a percepire le prestazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-24