Accordo

Art. 29

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Nei casi previsti dall' della Convenzione, il disoccupato dovrà presentare all'Istituzione competente della parte contraente in cui si reca, un attestato, rilasciato, a richiesta del disoccupato medesimo, dall'istituzione competente dell'altra parte contraente, dal quale risulti che il disoccupato medesimo ha diritto alle prestazioni. Detto attestato indicherà, in particolare, il termine entro il quale il disoccupato deve iscriversi presso l'Ufficio di collocamento della parte contraente in cui si reca, il periodo massimo durante il quale il disoccupato medesimo ha diritto a presentarsi, l'importo delle prestazioni espresso nella valuta della parte contraente da cui proviene nonché i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l'Istituzione competente della parte contraente in cui il medesimo si è recato si rivolgerà per ottenerlo all'Istituzione competente dell'altra parte contraente. 2) Il termine entro il quale il disoccupato deve iscriversi presso l'Ufficio di collocamento è di quindici giorni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestato di cui al paragrafo precedente. Qualora il disoccupato si iscriva dopo il termine suddetto, perde il diritto alle prestazioni per i giorni precedenti l'iscrizione. 3) L'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno procede al controllo dei beneficiari delle prestazioni come se si trattasse di propri assicurati. 4) L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno eroga le prestazioni ai beneficiari per conto dell'Istituzione competente, in base all'attestato di cui al paragrafo i del presente articolo applicando il cambio del giorno in cui il pagamento viene disposto. 5) Il pagamento delle prestazioni da parte dell'Istituzione del luogo di residenza è effettuato secondo le modalità previste dalla suddetta Istituzione.
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