Accordo

Art. 31

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Il lavoratore che in base all' della Convenzione fa valere il diritto alle prestazioni familiari in una delle due parti contraenti per le persone a carico che risiedono o soggiornano nell'altra parte contraente, deve presentare, all'Istituzione competente del luogo di lavoro, eventualmente per il tramite del datore di lavoro, una domanda in cui sono indicati i nominativi, la data ed il luogo di nascita, nonché il luogo di residenza delle persone a carico per le quali egli richiede il beneficio delle prestazioni familiari. Alla domanda deve essere allegato il certificato, o altro documento equipollente, relativo allo stato di famiglia, rilasciato dagli uffici del luogo di residenza delle persone a carico competenti in materia, e, ove occorra, ogni altro documento comprovante il diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione alla quale il lavoratore è assoggettato. 2) Il lavoratore è tenuto ad informare, se del caso, tramite il datore di lavoro, le Istituzioni competenti, di qualsiasi variazione riguardante il proprio stato di famiglia, nonché di qualsiasi esercizio di un'attività professionale che possa dar luogo alla sospensione delle prestazioni familiari ai sensi dell' della Convenzione. 3) Qualora non intervengano variazioni nello stato di famiglia del lavoratore, la durata della validità del relativo certificato è di un anno. Il rinnovo deve essere effettuato entro il mese successivo a ciascun anno di permanenza del lavoratore nell'altra parte contraente. 4) Le prestazioni familiari di cui al presente articolo sono corrisposte direttamente agli aventi diritto dall'Istituzione competente.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-31

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