Accordo

Art. 35

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Nei casi di cui agli ° comma, della Convenzione, la domanda di prestazioni può essere presentata all'Istituzione competente ovvero all'Istituzione del luogo di residenza nell'altra Parte contraente. 2) L'Istituzione che ha ricevuto la domanda, qualora accerti che il lavoratore ha svolto da ultimo nel territorio dell'altra Parte un'attività suscettibile di provocare o aggravare la malattia professionale considerata, trasmette senza indugio tale domanda, unitamente ai documenti che la corredano, alla Istituzione competente dell'altra Parte, informandone l'interessato. 3) Nei casi di cui all'° comma, della Convenzione l'Istituzione della Parte competente, qualora constati che la vittima o i suoi superstiti non soddisfano alle condizioni previste dalla legislazione che essa applica: a) trasmette, senza indugio, all'Istituzione dell'altra Parte contraente la domanda e tutti i documenti (compresi i rapporti e gli esami medici cui abbia proceduto) che la corredano, nonché una copia della decisione di cui alla lettera b); b) notifica la sua decisione all'interessato indicando i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi ed i termini del ricorso e la data di trasmissione della domanda alla Istituzione dell'altra Parte contraente.
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