Accordo
Art. 37
In vigore dal 30 lug 1982
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1) L'assicurato è tenuto a fornire alla Istituzione presso la quale fa valere dei diritti a prestazioni per l'aggravamento della malattia professionale ovvero per il nuovo infortunio o la nuova malattia professionale, tutte le necessarie informazioni relative agli eventi dannosi precedentemente verificatisi.
2) L'Istituzione competente per gli eventi precedenti è tenuta a fornire alla Istituzione dell'altra Parte, dietro sua richiesta, le informazioni in proprio possesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-37