Convenzione

Art. 25

In vigore dal 30 lug 1982
. Un lavoratore soggetto alla legislazione di una delle due parti contraenti, ha diritto per i familiari che soggiornano o risiedono sul territorio dell'altra parte alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della prima come se risiedessero sul territorio di quest'ultima parte.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-25

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