Convenzione
Art. 27
In vigore dal 30 lug 1982
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1) Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di una sola parte contraente ha diritto, per i familiari che soggiornano o risiedano sul territorio dell'altra parte contraente, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della parte debitrice della pensione o della rendita come se risiedessero sul territorio di quest'ultima. L'onere delle prestazioni è a carico della parte debitrice della pensione o rendita.
2) Un titolare di pensioni o rendite dovute in virtù della legislazione di entrambe le parti contraenti ha diritto alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della parte contraente in cui detto titolare risiede, anche se i familiari risiedono o soggiornano sul territorio dell'altra parte contraente.
L'onere delle prestazioni è a carico della parte in cui risiede il titolare della pensione o rendita.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-27