Convenzione

Art. 28

In vigore dal 30 lug 1982
. Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti è sospeso se, per l'esercizio di un'attività professionale, dette prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione della parte contraente sul cui territorio risiedono o soggiornano i familiari.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-28

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