Convenzione

Art. 31

In vigore dal 30 lug 1982
. La concessione da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza delle protesi o delle altre prestazioni in natura di grande importanza previste nell'accordo amministrativo di cui all' della presente Convenzione, è subordinata, salvo casi di urgenza assoluta, all'autorizzazione dell'Istituzione competente.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-31

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