Convenzione›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 30 lug 1982
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Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di una Parte contraente per conto della istituzione dell'altra Parte in virtù delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalità e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-17