ConvenzioneTitolo III

Art. 17

In vigore dal 30 lug 1982
. Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di una Parte contraente per conto della istituzione dell'altra Parte in virtù delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalità e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo