Convenzione
Art. 18
In vigore dal 30 lug 1982
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1) a) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambe le parti contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuna delle due parti contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono.
b) Se la legislazione di una Parte contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono, o, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni, soltanto i periodi compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione anche se nell'altra Parte non esiste un regime speciale di assicurazione per detta professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non soddisfa alle condizioni che gli consentono di beneficiare di dette prestazioni, i periodi in questione sono allora totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.
c) Qualora un lavoratore non raggiunga il diritto alle prestazioni in base a quanto disposto alla precedente lettera a) sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad ambedue le Parti contraenti da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.
2) Qualora un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di una delle parti contraenti per il conseguimento del diritto alle prestazioni senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente paragrafo 1 lettera a), l'istituzione competente di tale parte è tenuta a concedere l'importo della prestazione calcolata unicamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altra parte contraente, ad una prestazioni calcolata ai sensi del successivo paragrafo 3.
3) Qualora un lavoratore non possa far valere il diritto alle prestazioni a carico di una parte contraente sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in tale parte, l'istituzione competente di detta parte accerta l'esistenza del diritto alle prestazioni totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuna delle parti contraenti e ne determina l'importo secondo le seguenti regole:
a) determina l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione che essa applica;
b) stabilisce, quindi, l'importo effettivo della prestazione spettante all'interessato riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a) in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in entrambe le parti.
4) a) l'istituzione competente italiana determina la prestazione a proprio carico, ai sensi del precedente paragrafo 3, prendendo in considerazione i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione spagnola o a quella degli Stati terzi di cui al precedente paragrafo 1, lettera c), sulla base della media dei salari o dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore interessato ai sensi della legislazione italiana.
b) Quando tutto o parte del periodo di contribuzione scelto dal richiedente per la determinazione della sua base di calcolo sia stato compiuto in Italia o in un terzo Stato ove si applichi il paragrafo 1 lettera c) del presente articolo, l'istituzione competente spagnola determinerà detta base di calcolo sulle basi minime di contribuzione vigenti in Spagna, durante tale periodo o frazione di esso per i lavoratori della stessa professione esercitata dall'interessato in Spagna o sulle basi che nel caso avrebbe scelto il lavoratore per contribuire.
In nessun caso la base di calcolo della prestazione potrà essere inferiore alla media del salario minimo interprofessionale in vigore nel periodo scelto.
5) a) Nonostante quanto disposto dal paragrafo 1 lettera a), se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di una parte contraente non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione, l'istituzione di questa parte non è tenuta ad erogare prestazioni per tali periodi.
b) La disposizione del precedente paragrafo 5 a) non è tuttavia applicabile qualora per effetto della totalizzazione di periodi assicurativi inferiori ad un anno possa essere acquisito un diritto a prestazioni per superstiti in base alla legislazione spagnola oppure a pensione privilegiata di invalidità e per superstiti in base alla legislazione italiana.
L'istituzione competente dell'altra parte contraente tiene invece conto di tali periodi sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni sia ai fini del calcolo delle stesse.
6) Qualora debba essere applicato il paragrafo 1) lettera c) del presente articolo, sia l'importo teorico che il rapporto tra i periodi assicurativi di cui al paragrafo 3 lettere a) e b) del presente articolo vengono determinati tenendo conto anche dei periodi compiuti in Stati terzi.
La presente disposizione non potrà comportare che per uno stesso periodo di assicurazione una delle due parti contraenti sia tenuta ad erogare più di una prestazione della stessa natura, autonoma o in pro-rata.
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