Accordo›Titolo III
Art. 14
89 / 95In vigore dal 30 lug 1982
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1) Per la concessione delle prestazioni di cui all' della Convenzione, elencate nell'allegato n. 1 del presente accordo, l'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione stessa.
2) Qualora dette prestazioni debbano essere fornite in via di assoluta urgenza, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede alla loro erogazione informandone senza indugio l'istituzione competente.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-14