Convenzione›Titolo III
Art. 33
In vigore dal 10 dic 1981
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L'attestazione della autenticità di un certificato o di un documento, o anche di una copia, da parte delle Autorità o delle Istituzioni competenti di uno Stato sarà ritenuta valida dalle Autorità competenti o dalle Istituzioni dell'altro Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-33