Convenzione
Art. 28
In vigore dal 10 dic 1981
.
Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Stati, occupato nel territorio dell'altro Stato, e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia una incapacità permanente, totale o parziale, deve essere notificato, senza indugio, dall'Istituzione competente alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-28