Convenzione

Art. 28

In vigore dal 10 dic 1981
. Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Stati, occupato nel territorio dell'altro Stato, e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia una incapacità permanente, totale o parziale, deve essere notificato, senza indugio, dall'Istituzione competente alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino.
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