Convenzione

Art. 24

In vigore dal 10 dic 1981
. L'Istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtù degli . Le modalità per il rimborso sono stabilite nell'accordo amministrativo previsto all'.
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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-24

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