Convenzione

Art. 22

In vigore dal 10 dic 1981
. 1) I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale: a) che soggiornano o risiedono sul territorio dello Stato contraente che non sia lo Stato competente o, b) che dopo essere stati ammessi al beneficio delle prestazioni a carico dell'Istituzione competente, sono autorizzati da questa Istituzione a ritornare sul territorio dell'altro Stato contraente nel quale risiedono oppure a trasferire la loro residenza sul territorio dell'altro Stato contraente o c) che sono autorizzati dall'Istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevervi delle cure appropriate al loro stato invalidante, beneficiano i) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale corrisposte per conto della Istituzione competente, da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima Istituzione applica come fossero soggetti alla medesima, nel limite della durata stabilita dalla legislazione dello Stato competente; ii) delle prestazioni in denaro corrisposte dall'Istituzione dello Stato competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica come se si trovassero sul territorio di tale Stato. 2) L'autorizzazione di cui al paragrafo 1) lettera b) non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere le sue condizioni di salute o la prestazione delle cure mediche. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1) lettera c) non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere prestate all'interessato nel territorio dello Stato contraente in cui risiede.
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