Convenzione

Art. 20

In vigore dal 10 dic 1981
. 1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per sè e per i propri familiari dalla Istituzione del luogo di residenza e a suo carico; 2) il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente nonché i suoi familiari che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere dalla Istituzione di questo Stato le prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata; 3) le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita come pure ai suoi familiari, ai sensi del paragrafo 2, saranno rimborsate dall'Istituzione competente all'Istituzione che le ha corrisposte.
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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-20

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