Convenzione›Titolo II
Art. 16
In vigore dal 10 dic 1981
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L'Istituzione competente di ciascuno dei due Stati contraenti determina, in base alla propria legislazione, se l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione tenuto conto della totalizzazione dei periodi di cui all'articolo precedente.
Se il diritto risulta così acquisito, determina l'ammontare della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione.
Calcola quindi su tale ammontare l'importo effettivo della prestazione che essa deve all'interessato in base al rapporto esistente tra i periodi compiuti sotto la propria legislazione e il totale dei periodi compiuti sotto la legislazione dei due Stati contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-16