Convenzione›Titolo I
Art. 12
In vigore dal 10 dic 1981
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Le Autorità competenti si impegnano a scambiarsi informazioni relative alle misure prese per la migliore applicazione della presente Convenzione, degli accordi amministrativi e degli altri strumenti addizionali nonché informazioni relative alle nuove disposizioni legislative che modifichino o completino i regimi di sicurezza sociale.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-12