Convenzione›Titolo I
Art. 11
In vigore dal 10 dic 1981
.
Le Autorità competenti di ciascuno Stato contraente designeranno nell'Accordo amministrativo gli organismi di collegamento e le loro competenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-11