ConvenzioneTitolo I

Art. 6

In vigore dal 10 dic 1981
. 1) Qualora una persona che presti servizio come impiegato governativo per uno Stato venga inviata nel corso del suo rapporto di impiego nel territorio dell'altro Stato, la legislazione di quest'ultimo Stato non le si applicherà. 2) Il cittadino di uno degli Stati contraenti che sia localmente assunto quale impiegato governativo per conto del suo Stato nel territorio dell'altro Stato avrà diritto di scegliere l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale di uno o dell'altro Stato. Tale scelta dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla data di inizio del rapporto di impiego nel caso che l'assunzione avvenga dopo l'entrata in vigore del presente Accordo o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo nel caso che il rapporto di impiego sia iniziato anteriormente alla detta data. Se la persona sceglie la legislazione dello Stato di cui è cittadino, tale legislazione le si applicherà fino ad un massimo di ventiquattro mesi che possono essere prorogati previo consenso dell'Autorità competente dell'altro Stato. In entrambi i casi la sua scelta avrà effetto a partire dal giorno in cui la persona ne avrà data comunicazione all'autorità competente. 3) Qualora una persona legittimata ad esercitare la scelta di cui al precedente paragrafo 2) non si avvalga di tale diritto, si applicherà ad essa la legislazione dello Stato nel cui territorio è impiegata. 4) Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari di carriera sono sempre soggetti alla legislazione dello Stato accreditante. 5) I membri del personale amministrativo, tecnico e di servizio delle rappresentanze diplomatiche e consolari rette da consoli di carriera, il personale al servizio privato degli agenti diplomatici, nonché quello al servizio privato dei membri delle rappresentanze consolari rette da consoli di carriera sono soggetti alla legislazione dello Stato inviante, salvo che non siano cittadini dello Stato in cui ha sede la rappresentanza o abbiano in tale Stato la residenza permanente, nel qual caso sono soggetti alla legislazione di questo ultimo Stato. 6) I funzionari consolari onorari, i membri delle rappresentanze da essi rette e il personale al loro servizio privato sono sempre soggetti alla legislazione dello Stato ospitante.
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