ConvenzioneTitolo I

Art. 2

In vigore dal 10 dic 1981
. 1) La Convenzione si applica alle legislazioni degli Stati contraenti e che si riferiscono, in Italia: a) all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e le corrispondenti gestioni speciali per i lavoratori autonomi; b) all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) all'assicurazione malattia e maternità; d) all'assicurazione contro la tubercolosi; e) all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; f) agli assegni familiari; g) ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscono a rischi e prestazioni coperti dalle legislazioni citate nelle lettere precedenti. In Uruguay: alla legislazione che regola i regimi di sicurezza sociale a carico di organismi statali, parastatali e privati, per ciò che concerne: a) invalidità, vecchiaia e morte; b) maternità, malattia e infortunio comune; c) disoccupazione; d) indennità e altre prestazioni nel caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali; e) prestazioni familiari. 2) La Convenzione si applica anche alle legislazioni che completino o modifichino quelle citate nel paragrafo precedente. 3) Si applica anche alle legislazioni che estendano l'assicurazione generale obbligatoria a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, sempre che, da parte del Governo di uno Stato contraente non sia notificata l'opposizione al Governo dell'altro Stato contraente entro tre mesi dalla data di pubblicazione ufficiale di dette legislazioni, nel caso dello Stato che le ha stabilite, o dalla data della comunicazione ufficiale se si tratta dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-2

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