ConvenzioneTitolo I

Art. 3

In vigore dal 10 dic 1981
. La Convenzione si applicherà ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonché ai loro familiari e superstiti.
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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-3

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