Convenzione›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 10 dic 1981
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I lavoratori cui si applicano le disposizioni della Convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono l'attività lavorativa alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi e benefici dei lavoratori di detto Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-4