ConvenzioneTitolo I

Art. 4

In vigore dal 10 dic 1981
. I lavoratori cui si applicano le disposizioni della Convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono l'attività lavorativa alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi e benefici dei lavoratori di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-4

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