ConvenzioneTitolo I

Art. 9

In vigore dal 10 dic 1981
. Le prestazioni in denaro di sicurezza sociale concesse in virtù delle disposizioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti non possono subire riduzioni, sospensioni, soppressioni, ritenute o altri gravami per il fatto che il beneficiario risiede nell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-9

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