Convenzione›Titolo I
Art. 9
In vigore dal 10 dic 1981
.
Le prestazioni in denaro di sicurezza sociale concesse in virtù delle disposizioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti non possono subire riduzioni, sospensioni, soppressioni, ritenute o altri gravami per il fatto che il beneficiario risiede nell'altro Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-9