ConvenzioneTitolo I

Art. 13

In vigore dal 10 dic 1981
. Qualora la legislazione di uno Stato contraente preveda un periodo minimo di assicurazione ai fini della acquisizione del diritto alle prestazioni di malattia, per infortunio sul lavoro e malattia professionale, di disoccupazione ed alle prestazioni familiari o della loro misura, verranno presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-13

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