Convenzione›Titolo II
Art. 18
In vigore dal 10 dic 1981
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Se l'interessato ha diritto a prestazioni a carico delle Istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge l'importo minimo di pensione previsto dalla legislazione dello Stato in cui l'interessato risiede, l'Istituzione competente di detto Stato concede, in aggiunta, l'importo necessario per raggiungere il suddetto minimo di pensione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-18