Convenzione
Art. 21
In vigore dal 10 dic 1981
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Le prestazioni in natura corrisposte dalla Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato in virtù delle disposizioni della presente convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalità e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-21