Convenzione

Art. 25

In vigore dal 10 dic 1981
. 1) Qualora l'assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente sul territorio di uno Stato contraente ad una attività suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detto Stato, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Stato, anche se la malattia si sia manifestata nell'altro. 2) Qualora l'assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nel territorio di entrambi gli Stati contraenti ad attività suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle legislazioni degli Stati stessi, si applica nei suoi confronti la legislazione di quello Stato sul cui territorio l'assicurato ha, da ultimo, svolto tale attività rischiosa.
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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-25

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