Convenzione›Titolo III
Art. 29
In vigore dal 10 dic 1981
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Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore.
Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.
Le prestazioni liquidate precedentemente all'entrata in vigore della presente Convenzione non potranno essere riliquidate ai sensi della Convenzione stessa.
I diritti riconosciuti in virtù della Convenzione danno titolo alle relative prestazioni unicamente a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione medesima tenuto conto, in ogni caso, delle norme relative alla prescrizione e alla decadenza vigenti in ciascuno degli Stati contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-29