Art. 29
ConvenzioneTitolo III

Art. 29

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In vigore dal 10 dic 1981
. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. Le prestazioni liquidate precedentemente all'entrata in vigore della presente Convenzione non potranno essere riliquidate ai sensi della Convenzione stessa. I diritti riconosciuti in virtù della Convenzione danno titolo alle relative prestazioni unicamente a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione medesima tenuto conto, in ogni caso, delle norme relative alla prescrizione e alla decadenza vigenti in ciascuno degli Stati contraenti.
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