Convenzione
Art. 27
In vigore dal 10 dic 1981
.
Le spese per accertamenti sanitari nonché quelle ad esse connesse sostenute in relazione alla concessione di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali sono rimborsate dall'Istituzione richiedente alla Istituzione che ha eseguito gli accertamenti sulla base dell'importo effettivo, quale risulta dalla contabilità di quest'ultima Istituzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-27