Convenzione›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 10 dic 1981
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Le prestazioni verranno erogate ai beneficiari dell'altro Stato contraente che risiedano nel territorio di un terzo Stato, alle stesse condizioni e in misura uguale a quella dei beneficiari del primo Stato contraente che risiedano nel territorio del terzo Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-30