Convenzione›Titolo III
Art. 35
In vigore dal 10 dic 1981
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Le Autorità e le Istituzioni competenti degli Stati contraenti si presteranno assistenza reciproca per l'applicazione della Convenzione, come se si trattasse delle proprie legislazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-35