Convenzione›Titolo III
Art. 36
In vigore dal 10 dic 1981
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Le Autorità competenti dei due Stati contraenti risolveranno di comune accordo ogni questione o controversia che possa sorgere circa l'applicazione o l'interpretazione della Convenzione.
Se non si dovesse raggiungere detto accordo, le Autorità competenti dei due Stati fisseranno procedimenti permanenti di arbitrato per l'esame e la soluzione di dette controversie.
L'organo di arbitrato previsto deciderà su di esse in conformità ai principi della Convenzione.
Le decisioni di detto organo saranno definitive e obbligatorie agli effetti delle controversie denunciate alle Autorità e alle Istituzioni competenti di entrambi gli Stati.
Il citato organo di arbitrato sarà composto da tre membri.
Le Autorità competenti dei due Stati designeranno un membro ciascuna. Il terzo membro sarà nominato congiuntamente da entrambe le Autorità competenti.
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