Convenzione›Titolo III
Art. 37
In vigore dal 10 dic 1981
.
Per gli l'entrata in vigore è rinviata al momento in cui le Parti si notificheranno l'avvenuto adeguamento delle legislazioni interne alla normativa di cui alle citate clausole.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-37