Convenzione›Titolo III
Art. 38
In vigore dal 10 dic 1981
.
La Convenzione sarà ratificata e saranno scambiati gli strumenti di ratifica.
Entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio degli strumenti.
La Convenzione avrà la durata di un anno e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo denuncia di una delle parti contraenti notificandola almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare in corso.
In caso di denuncia, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni della Convenzione stessa, ed i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti in conformità ad Accordi complementari.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in Montevideo in quattro originali nelle lingue italiana e spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede, il giorno sette del mese di novembre dell'anno millenovecentosettantanove.
Per il Governo della Repubblica italiana
GIORGIO SANTUZ
Per il Governo della
Repubblica Orientale dell'Uruguay-
ADOLFO FOLLE MARTINEZ
JOSE E. ETCHEVERRY STIRLING
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
Storico versioni
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