ConvenzioneTitolo III

Art. 38

In vigore dal 10 dic 1981
. La Convenzione sarà ratificata e saranno scambiati gli strumenti di ratifica. Entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio degli strumenti. La Convenzione avrà la durata di un anno e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo denuncia di una delle parti contraenti notificandola almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare in corso. In caso di denuncia, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni della Convenzione stessa, ed i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti in conformità ad Accordi complementari. In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto in Montevideo in quattro originali nelle lingue italiana e spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede, il giorno sette del mese di novembre dell'anno millenovecentosettantanove. Per il Governo della Repubblica italiana GIORGIO SANTUZ Per il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay- ADOLFO FOLLE MARTINEZ JOSE E. ETCHEVERRY STIRLING Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-38

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