Convenzione›Titolo III
Art. 34
In vigore dal 10 dic 1981
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Le Istituzioni competenti di uno Stato contraente che siano debitrici di prestazioni in denaro nei confronti di beneficiari che risiedono nel territorio dell'altro Stato, si liberano validamente mediante pagamento nella moneta del primo Stato.
Nel caso in cui in uno o nell'altro Stato vengano introdotte disposizioni restrittive in materia monetaria, entrambi i Governi adotteranno immediatamente le misure necessarie ad assicurare, in conformità alle disposizioni della Convenzione, il trasferimento delle somme dovute dall'uno e dall'altro Stato.
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