Convenzione›Titolo III
Art. 32
In vigore dal 10 dic 1981
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Tutti gli scritti, pratiche, documenti ed atti relativi alla applicazione della Convenzione e dei suoi Strumenti amministrativi, saranno esenti da imposte per sigilli, timbri e marche e dal visto o dalla legalizzazione diplomatica o consolare.
Per questi ultimi sarà sufficiente il certificato rilasciato dal rispettivo Organismo di collegamento o dai suoi uffici territoriali.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-32