ConvenzioneTitolo III

Art. 32

In vigore dal 10 dic 1981
. Tutti gli scritti, pratiche, documenti ed atti relativi alla applicazione della Convenzione e dei suoi Strumenti amministrativi, saranno esenti da imposte per sigilli, timbri e marche e dal visto o dalla legalizzazione diplomatica o consolare. Per questi ultimi sarà sufficiente il certificato rilasciato dal rispettivo Organismo di collegamento o dai suoi uffici territoriali.
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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-32

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