Convenzione›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 10 dic 1981
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Qualora l'interessato non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione dei due Stati contraenti, il suo diritto a prestazione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli può far valere tali condizioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-17