Convenzione›Titolo I
Art. 14
In vigore dal 10 dic 1981
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1) Le Autorità competenti dei due Stati contraenti designeranno una Commissione mista che sarà incaricata di:
a) curare la retta applicazione della presente Convenzione;
b) esaminare le eventuali divergenze relative alla sua interpretazione;
c) riferire alle Autorità competenti, ove queste lo richiedano o di sua iniziativa, sull'applicazione della presente Convenzione, degli Accordi amministrativi e degli altri strumenti addizionali che saranno conclusi;
d) proporre modifiche, estensioni e norme complementari della presente Convenzione che essa consideri necessari;
e) ogni altra funzione che le verrà attribuita di comune accordo dalle Autorità competenti.
2) La Commissione mista sarà composta di un numero uguale di rappresentanti dei due Stati contraenti.
3) La Commissione mista si riunisce alternativamente in Italia e in Uruguay, almeno una volta l'anno oppure ogni volta che sia richiesto dalla Autorità competente di uno degli Stati contraenti.
4) La Commissione mista stabilirà la propria organizzazione e la procedura da seguire nei lavori.
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