Convenzione›Titolo I
Art. 8
In vigore dal 10 dic 1981
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1) Le prestazioni familiari dovute in aggiunta alle pensioni dirette, indirette o rendite saranno corrisposte anche se i familiari risiedono nello Stato contraente diverso da quello in cui si trova l'Istituzione debitrice delle prestazioni.
2) Il titolare di pensione diretta, indiretta o rendita a carico di entrambi gli Stati contraenti ha diritto esclusivamente alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato di residenza del titolare della pensione o rendita.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-8