ConvenzioneTitolo I

Art. 8

In vigore dal 10 dic 1981
. 1) Le prestazioni familiari dovute in aggiunta alle pensioni dirette, indirette o rendite saranno corrisposte anche se i familiari risiedono nello Stato contraente diverso da quello in cui si trova l'Istituzione debitrice delle prestazioni. 2) Il titolare di pensione diretta, indiretta o rendita a carico di entrambi gli Stati contraenti ha diritto esclusivamente alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato di residenza del titolare della pensione o rendita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo