ConvenzioneTitolo I

Art. 1

In vigore dal 10 dic 1981
CONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay animati dalla volontà di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno concordato di concludere la presente Convenzione e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana il sottosegretario di Stato agli affari esteri dottor Giorgio Santuz; il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay il Ministro degli affari esteri dottor Adolfo Folle Martinez e il Ministro del lavoro e sicurezza sociale dottor Josè E. Etcheverry Stirling; i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato la presente Convenzione nella forma, alle condizioni e nei limiti risultanti dalle seguenti disposizioni. . Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: a) il termine "Convenzione" indica la presente Convenzione; b) il termine "Legislazione" indica la Costituzione, le leggi, i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione relativi alle materie contemplate nel successivo articolo; c) il termine "Autorità competenti" indica i Ministeri o Segreterie di Stato che in ciascuno Stato contraente abbiano competenza per quanto concerne i regimi di sicurezza sociale; d) il termine "Istituzione competente" indica le Istituzioni che in ciascuno Stato contraente siano incaricate dell'amministrazione di uno o più regimi di sicurezza sociale; e) il termine "Organismo di collegamento" indica l'Istituzione o le Istituzioni di sicurezza sociale designate dalle autorità competenti di ciascuno Stato contraente con il compito di operare il collegamento diretto nella trattazione delle pratiche tra le Istituzioni competenti di ciascuno Stato ai fini della concessione delle prestazioni; f) il termine "periodo di assicurazione" indica periodi considerati validi dalla legislazione applicabile al fine di ottenere le prestazioni; g) il termine "prestazioni" indica le prestazioni che si debbono erogare in ottemperanza alle legislazioni menzionate nell'; h) il termine "Prestazioni familiari" indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi di famiglia; i) il termine "lavoratori" indica le persone che possono far valere i periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni cui si riferisce l'articolo seguente; j) il termine "familiari" indica le persone definite o riconosciute tali dalla legislazione applicabile; k) il termine "luogo di residenza" indica il luogo di dimora abituale o temporanea.
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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-1

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