Convenzione 136›Parte VI
Art. 3
In vigore dal 14 mag 1981
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1. In ogni Paese, l'autorità competente potrà concedere deroghe
temporanee al tasso fissato dal comma b) dell' ed alle disposizioni del paragrafo 1 dell' della presente Convenzione, nei limiti e nei termini da fissare dopo consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se ve ne sono.
2. In tal caso, lo Stato membro interessato indicherà, nelle sue
relazioni sull'applicazione della presente Convenzione che è tenuto a presentare in virtù dell' della Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro, la situazione della propria legislazione e della propria prassi relative alle questioni, oggetto delle suddette deroghe, ed i progressi realizzati ai fini dell'applicazione integrale delle disposizioni della convenzione.
3. Allo scadere di un periodo di tre anni dall'entrata in vigore
iniziale della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza una relazione speciale sull'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 e contenente le proposte che riterrà opportune circa le misure da prendere a tale riguardo.
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