Convenzione 136›Parte VI
Art. 8
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. I lavoratori che rischiano di venire a contatto del benzene
liquido o di prodotti liquidi contenenti benzene devono essere muniti di dispositivo di protezione individuale adeguato contro i rischi di assorbimento attraverso la pelle.
2. I lavoratori che, per ragioni particolari, possono trovarsi
esposti a concentrazioni di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro che oltrepassano il massimo contemplato al paragrafo 2 dell' della presente convenzione, devono essere muniti di mezzi di protezione individuale adeguati contro i pericoli di inalazione di vapori di benzene; la durata dell'esposizione deve essere limitata il più possibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-8-7