Convenzione 136›Parte VI
Art. 4
In vigore dal 14 mag 1981
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1. L'uso del benzene e di prodotti contenenti benzene dovrà essere
vietato da alcuni lavori che la legislazione nazionale dovrà fissare.
2. Tale divieto deve riguardare per lo meno l'uso del benzene e di
prodotti contenenti benzene quali solventi o diluenti, salvo per le operazioni da effettuare in apparecchi chiusi oppure con altri procedimenti che presentino le stesse condizioni di sicurezza.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-4-7